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Articolo aggiuntivo n. 52.025 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di accesso al credito)

  1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.