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Articolo aggiuntivo n. 43.05 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 43.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.