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Articolo aggiuntivo n. 41.07 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)

   1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.