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Proposta di modifica n. 38.23 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, sopprimere le parole: , business angels;

   2) al comma 3:

    a) dopo le parole: obbligazioni convertibili inserire le seguenti: finanziamenti in convertendo;

    b) dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, inserire le seguenti: nella misura massima di un milione di euro per ciascun intervento e limitatamente ai soli casi di partecipazioni non qualificate, escludendo a tal fine anche i patti di sindacato e altre forme di partecipazione qualificata indirette;

    c) sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del comma con le seguenti: compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti.;

   3) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.
   2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
   3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
   4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola start-up innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;

   4) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

   «9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole e medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale dei Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi dei Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea dei 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
   9-quater. Gli investimenti di cui al comma 9-ter non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola piccole e medie imprese innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».