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Articolo aggiuntivo n. 32.05 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto- legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.