Articolo aggiuntivo n. 30.013 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

  1. A decorrere dal mese di febbraio 2020 e sino al mese di luglio 2020, per i titolari di strutture ricettive è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.
  2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.