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Articolo aggiuntivo n. 30.04 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.
  2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e lino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

nuova formulazione del 02/07/20

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
  3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.