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Articolo aggiuntivo n. 28.041 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Detrazione per i canoni di locazione degli immobili per gli studenti fuori sede)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è determinata in un importo pari al 60 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. La detrazione di cui al primo comma resta determinata in un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi alle altre mensilità del 2020 e in un importo non superiore a 2.633 euro per l'intero anno d'imposta.
  3. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.