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Articolo aggiuntivo n. 18.01 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
  2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.
  3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 28/06/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.