Proposta di modifica n. 8.1 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato (Id. em. 8.2, 8.3)
argomenti:      

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

nuova formulazione del 28/06/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.