presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Rosa MENGA (Misto) e altri e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 5.2, 5.14, 5.16, 5.11, 5.7, 5.18, 5.13, 5.19)
testo emendamento del 16/06/20
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.
1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina generale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.
nuova formulazione del 02/07/20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.