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Proposta di modifica n. 4.7 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.