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Proposta di modifica n. 4.4 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

nuova formulazione del 02/07/20

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1o marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da Sars-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.