presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Paolo SIANI (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 1.9)
testo emendamento del 16/06/20
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
nuova formulazione del 28/06/20
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.