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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 primo periodo sostituire le parole: famiglia o di comunità con le seguenti: di comunità e cure primarie.

   b) al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

   c) al comma dopo le parole: profilo di assistente sociale aggiungere le seguenti: di assistente sanitario e di operatore socio-sanitario e sostituire le parole: un assistente sociale conla seguente: uno.

   d) al comma 8:

    1) sopprimere le parole: così come implementate nei piani regionali,;

    2)dopo le parole: provvedono all'attivazione aggiungere le seguenti: presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;

    3) dopo le parole: di centrali operative regionali aggiungere le seguenti: così come implementate nei piani regionali,.

    4) sostituire le parole: tutti i servizi con le seguenti: l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);

   e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica dell'articolo: «Unità speciali di continuità assistenziale» è sostituita dalla seguente: «Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA»;

    2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «garantire l'attività assistenziale ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti»;

   b) dopo le parole: «una unità speciale ogni 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale»;

   c) le parole: «per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19»;

   d) dopo le parole: «di ricovero ospedaliero. L'unità speciale» sono aggiunte le seguenti: «di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica»;

   e) al secondo periodo, dopo le parole: «nella sede di continuità assistenziale prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti»;

   f) al terzo periodo, dopo le parole: «Possono far parte» le parole: «dell'unità speciale» sono sostituite con le seguenti: «dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi,»;

   g) al terzo periodo, dopo la parola: «residuale» sono aggiunte le parole: «e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «all'unità speciale di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero,»;

    4) il comma 4 è abrogato;

    5) dopo l'articolo 4-bis, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)

   1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
   2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.
   3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19».

   f) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.