Articolo aggiuntivo n. 3.01
ai ddl C.687 , C.2155 , C.2249 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 15/06/2020 in XII Affari sociali della Camera da Manfred SCHULLIAN (Misto) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 15/06/20
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.