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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.687 , C.2155 , C.2249 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/06/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.