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Articolo aggiuntivo n. 23.0.12 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 23/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

        1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

        2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

        3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

        4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

        5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

        6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo ethernet o con soluzione wifi cifrata a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.

        7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

        8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

        9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».