Proposta di modifica n. 1.17 ai ddl C.687 , C.2155 , C.2249 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/06/20

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 lettera a) è assicurato per ogni figlio a carico, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1 lettera a) è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti e tenendo conto dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) l'accesso e l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1 lettera b) sono determinati sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti;
   d) gli indicatori di valutazione della condizione economica e le soglie per l'accesso possono essere individuati in maniera differente tra i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b);
   e) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dei benefìci di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   f) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), sono ripartiti tra i genitori secondo i criteri indicati all'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono concessi in forma di detrazione fiscale ovvero, in caso di incapienza, di erogazione in denaro;
   g) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per il computo dei benefìci previsti in altre norme per i figli con disabilità;
   h) i benefìci di cui al comma 1 lettera b) sono erogati mediante carta acquisti o con altra forma di pagamento elettronico;
   i) individuazione di risparmi di spese pubblica, per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi di cui al comma 1. I risparmi di spesa di cui alla presente lettera non possono derivare dal Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.