Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 23.0.2 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 23/10/18

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.

        2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.

        3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            ''11-septies) l'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito''.

        4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale''».