Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/18

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 1. – (Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari) – 1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera c-ter) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: '', in particolare di carattere umanitario o'' dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: ''motivi umanitari''.

        3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articollo».