Proposta di modifica n. 1.300 al ddl C.2471 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/06/20

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   «a-bis) in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per le elezioni di cui alla lettera a), i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. A tal fine le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore può visionare i candidati, le liste, i programmi e, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da doppio firewall e crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud nazionale. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non posseggono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.».