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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.1786 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/06/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Art. 2-bis

            (Modifica all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2 quater 1. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis, incontra i detenuti e gli internati e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Non sono consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali.»"