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Articolo aggiuntivo n. 1.0.4 al ddl S.1786 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/06/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        Â«Art 1-bis

            (Modifiche al codice penale volte alla tutela del personale in servizio presso strutture penitenziarie)

        1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

        a) All'articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) Al primo comma le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

            2) Al secondo comma le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

        b) Dopo l'articolo 391-bis è inserito il seguente: «391-ter. (Introduzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere) Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque, al fine renderlo disponibile ad una persona detenuta, detiene o comunque introduce in un istituto penitenziario un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

            Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

        Le stesse pene previste dai commi precedenti si applicano alla persona detenuta che illegittimamente detiene o comunque utilizza un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare comunicazioni con l'esterno.

        c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione";

            d) all'articolo 635, primo comma, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: ", all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"

            e)all'articolo 576, comma 1, numero 5-bis), dopo le parole: «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,», sono inserite le seguenti: «ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie,»

            f) All'articolo 583-quater, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie" e conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al personale in servizio presso strutture penitenziarie.»»