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Proposta di modifica n. 3.54 al ddl S.1786 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 04/06/20

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

        1. All'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis: Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza."."».