presentato il 23/07/2018 in VI Finanze della Camera da Maria PALLINI (IPF) e altri e altri 43 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 23/07/18
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in tema di personale degli enti pubblici di ricerca).
1. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, risultino essere in servizio con contratti flessibili presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione che sussistano i requisiti richiesti alle lettere b) e c) dello stesso articolo 20, comma 1. Ai fini del presente articolo si intendono per contratti flessibili tutti i rapporti di lavoro indicati al punto 3.2.7 della circolare n. 3/2017 del Ministro della pubblica amministrazione, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti degli assegnisti di ricerca.
2. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che soddisfino i requisiti a) e b) del medesimo comma, e che soddisfino l'ulteriore requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni maturati mediante rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibili instaurati con l'Università.
3. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che soddisfino i requisiti a) e b) del medesimo comma, e che soddisfino l'ulteriore requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni maturati mediante rapporti di lavoro flessibili instaurati con l'Università.