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Articolo aggiuntivo n. 4.025 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

  1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.