Proposta di modifica n. 1-ter.6
al ddl S.1829 in riferimento all'articolo 1-ter.
presentato il 03/06/2020 in VI Finanze e tesoro del Senato da Matteo RICHETTI (Misto) e altri
testo emendamento del 03/06/20
dopo l'articolo 1-ter è aggiunto il seguente articolo
1-quater Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni, non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.