Proposta di modifica n. 13.5 al ddl S.1829 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/06/20

Al comma 1, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».