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Articolo aggiuntivo n. 24.0.1 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 23/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità

mafiosa e al terrorismo)

        1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».