Proposta di modifica n. 1.39 al ddl S.1829 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 03/06/20

Dopo il comma 13, inserire il seguente

        13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).