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Articolo aggiuntivo n. 19.0.3 al ddl S.1829 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 03/06/20

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 19-bis.

        (Disposizioni in materia di permessi retribuiti)

        1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente articolo:

"Art. 24-bis

        1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente decreto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il lavoratore e il datore di lavoro.

        2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta un'indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate sono coperte da contribuzione figurativa.

        3. L'indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

         4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma."»