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Proposta di modifica n. 1.26 al ddl S.1829 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 03/06/20

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera n-ter:

        "In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società".