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Proposta di modifica n. 6.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 03/06/20

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e n. 1 del 2002, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, sono riconosciuti 5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto dalla legge n. 264 del 1999.
  2-quinquies. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.
  2-sexies. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che intendano accedere al dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.