Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.2 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 03/06/20

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
  2-quinquies. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
  2-sexies. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.