Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2-ter.013 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 03/06/20

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimborsi per la diminuzione dei servizi erogati da scuole paritarie)

  1. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemica da COVID-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 è restituito o, a scelta delle famiglie, è scontato dai pagamenti, quali rette o servizi accessori, previsti per la frequenza del successivo anno scolastico. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso è pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.
  7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
  7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».