Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2-ter.06 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 03/06/20

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
   1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data. Il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva sono determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
   2. L'articolo 17-octies della medesima legge è abrogato.».