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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.03 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 03/06/20

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Concorso straordinario per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)
   1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti:
  1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure di diploma magistrale con valore di abilitazione o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti docenti sono inclusi in una graduatoria compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla graduatoria sono attribuiti i posti residui a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
  1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente comma spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
  1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione.
  1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma precedente:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma precedente, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.».