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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.022 al ddl C.2525 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 01/06/20

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Deroga a norme sul dimensionamento scolastico)

  1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente:
  «5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 2-quater.