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Articolo aggiuntivo n. 33.0.1 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 23/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

        1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1º gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

        2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1º gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.

        3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

        4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

        5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».