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Proposta di modifica n. 6.7 (testo 4) al ddl S.1774
  • status: Approvato

testo emendamento del 28/05/20

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Â« 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale