presentato il 27/05/2020 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Vanna IORI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 27/05/20
Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università , istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»