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Articolo aggiuntivo n. 40.02 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)

  1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
  2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.