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Articolo aggiuntivo n. 37.0304 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Semplificazione delle procedure di affidamento di attività di progettazione)

  1. Al fine di predisporre progettazioni esecutive da porre a base di gara di procedure di aggiudicazione e concessione di lavori pubblici i cui bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 31 gennaio 2021, l'emergenza determinata da Covid-19 è causa di forza maggiore e di urgenza indifferibile, non determinata da fatto imputabile alla stazione appaltante.
  2. Fino al 30 settembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 40.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016 commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.
  3. Nelle procedure di cui al comma 2 si applica la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, nonché il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.
  4. Entro 3 giorni dall'avvenuta scelta dell'operatore economico, la stazione appaltante trasmette l'atto di affidamento all'ANAC che si esprime entro e non oltre i successivi 5 giorni in ordine alla legittimità della procedura; l'atto è contemporaneamente pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente».
  5. Sono ridotti della metà i termini per la presentazione di ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo ed ogni altro termine previsto per l'acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni.