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Articolo aggiuntivo n. 37.0303 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

  1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso, il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato di un anno.
  2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, per tutto il periodo di durata del periodo emergenziale, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi, la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia e indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. L'affidatario è tenuto ad integrare la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.