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Articolo aggiuntivo n. 32.017 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Finanziamento enti locali in stato di predissesto o dissesto)

  1. In deroga all'articolo 255 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il risanamento degli enti locali in stato di predissesto ovvero di dissesto che abbiano sospeso il pagamento dei tributi locali lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'argano straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti spa a tasso agevolato ed ammortizzato in trenta anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
  2. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è per l'intera somma prevista in bilancio dei tributi sospesi e non incassati nel 2020.
  3. I contribuenti beneficiari della sospensione del pagamento dei tributi locali di cui al comma 1 possono rateizzare fino ad un massimo di 120 mesi l'importo tributi sospesi con inizio del pagamento a partire dal mese di giugno 2021.