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Articolo aggiuntivo n. 30.018 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
  3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.
  4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
  5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato PDF firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
  6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1o gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
  7. Le minori entrate dei comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.