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Articolo aggiuntivo n. 30.017 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di incapienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, regioni ed enti previdenziali.