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Articolo aggiuntivo n. 24.04 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazione delle rette scolastiche)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

  2. Dopo l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 102-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private 1 di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1, legge n. 62 del 2000, pari ad euro 270 milioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».