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Articolo aggiuntivo n. 18.0200 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di far fronte agli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19, per l'intera annualità 2020, non è dovuta la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le imprese interessate dalle misure di interruzione dell'attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di corresponsione del contributo statale, in favore degli Enti Locali interessati, a compensazione integrale del minor gettito accertato per la medesima annualità.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi del trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
   CP: – 10.000.000;
   CS: –10.000.000.
   2021:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.
   2022:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.