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Articolo aggiuntivo n. 18.0106 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detassazione fondi pensione casse ordinistiche)

  1. Al fine di agevolare la destinazione di risorse da impiegare a scopo assistenziale, in deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno di imposta 2020 i rendimenti dei fondi degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono assoggettati a tassazione nella misura del 15 per cento.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro, 1000 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20191 n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.